Art. 8.
(Commissione nazionale per il diritto di asilo).

      1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1998, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso il Ministero dell'interno, la Commissione nazionale per il diritto di asilo, di seguito denominata «Commissione nazionale», con compiti di indirizzo e di coordinamento delle commissioni territoriali previste dall'articolo 9, nonché di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime commissioni, nonché

 

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di raccolta e diffusione di dati statistici. La Commissione nazionale ha poteri decisionali in materia di:

          a) revoca e cessazione degli status riconosciuti di cui all'articolo 25;

          b) ammissione nel territorio nazionale delle persone che presentano la richiesta di asilo con le modalità di cui all'articolo 14;

          c) ammissione nel territorio nazionale dei beneficiari del programma di reinsediamento di cui all'articolo 7.

      2. La Commissione nazionale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. La Commissione nazionale è rinnovata ogni cinque anni.
      3. Con decreto del Ministro dell'interno sono nominati il presidente della Commissione nazionale, nonché i suoi membri, su proposta delle amministrazioni e degli enti di tutela interessati. Il regolamento di cui al comma 1, di seguito denominato «regolamento», stabilisce la composizione della Commissione nazionale, fatto salvo che tra i membri della Commissione ci sono un rappresentante dell'UNHCR, nonché un esperto qualificato in materia di diritti civili e umani.
      4. La Commissione nazionale trasmette annualmente una relazione al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e della solidarietà sociale, con le modalità stabilite dal regolamento.